Art. 517
Responsabilita' del consegnatario
I consegnatari e gli altri agenti di cui all'articolo 516 sono responsabili dei materiali effettivamente custoditi fino a che non sia stato perfezionato il provvedimento di scarico, al quale sono allegati i documenti prescritti nel regolamento. I consegnatari dei magazzini di cui all'articolo 516, comma 1, lettera b), non sono direttamente responsabili dell'uso non consentito e del colpevole deterioramento dei materiali legittimamente dati in uso, con annotazione nei quaderni di carico, per i quali i consegnatari sono obbligati a esercitare l'azione di vigilanza attraverso i previsti controlli a campione. I titolari dei quaderni di carico rispondono, con le stesse modalita', per i materiali consegnati ai soggetti utenti. I rapporti tra il consegnatario titolare degli inventari, il responsabile del materiale distribuito, titolare del quaderno di carico e l'utente sono regolati dagli articoli 192 e 193 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in quanto gli ultimi sono contabili secondari, sia pure di fatto, rispetto al consegnatario contabile principale. Il consegnatario assume la carica previa ricognizione della consistenza e dello stato dei materiali. La ricognizione, d'intesa tra il consegnatario subentrante e il cedente, puo' essere effettuata per campione, ferma restando la responsabilita' del consegnatario subentrante su tutti i materiali oggetto della gestione. Nel caso di temporanea assenza del consegnatario, la gestione dei materiali e' assunta provvisoriamente da un delegato da lui designato, previo assenso del capo del servizio amministrativo. La delega e' conferita con atto scritto. Il consegnatario e' responsabile della gestione, fatta eccezione per le irregolarita', debitamente comprovate, verificatesi durante la sua assenza. Il consegnatario, prima di rientrare nelle funzioni, accerta la regolarita' della gestione condotta durante la sua assenza.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva