Art. 54Natura e finalita' dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori

L'Opera nazionale per i figli degli aviatori, ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa, e' riordinata secondo le disposizioni della presente sezione. L'organizzazione e il funzionamento dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono disciplinati con lo statuto di cui all'articolo 56, deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa. Ai fini di cui al comma 1, sono equiparati agli orfani degli aviatori i figli del personale militare dell' Aeronautica militare dichiarato grande invalido per causa di servizio e iscritto alla prima categoria di pensione privilegiata.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art54 · fonte su Normattiva