Art. 558
Potere sostitutivo nell'ordinare l'inchiesta sommaria
Il Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, il Segretario generale della difesa ((e il Direttore nazionale degli armamenti)) per l'area tecnico-amministrativa e per l'area tecnico-industriale ((di rispettiva competenza)), i Capi di stato maggiore nell'ambito della propria Forza armata e il Comandante generale per l'Arma dei carabinieri, dispongono l'inchiesta sommaria quando le altre autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 556, comma 1, non provvedono al riguardo, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 557, comma 1.
Testo vigente dal 24 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva