Art. 557 — Avvio dell'inchiesta sommaria
L'autorita' competente a ordinare l'inchiesta sommaria nomina, entro quindici giorni dal ricevimento della notizia dell'evento, un ufficiale inquirente per l'esecuzione dell'inchiesta. Nel caso in cui gli eventi avvengono nell'ambito delle operazioni, missioni, o esercitazioni per le quali il Capo di stato maggiore della difesa esercita, anche a mezzo di delega, le funzioni di comando e controllo, possono essere nominati, avuto riguardo alle Forze armate coinvolte, piu' ufficiali inquirenti, di pari grado, che procedono congiuntamente agli atti e alla predisposizione del rapporto riassuntivo. L'autorita' di cui al comma 1, da' tempestiva notizia dell'avvio dell'inchiesta sommaria allo Stato maggiore della difesa ((, al Segretariato generale della difesa o alla Direzione nazionale degli armamenti)), a seconda che l'evento si sia verificato nell'area tecnico-operativa o nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, nonche', in base a quanto prescritto dai rispettivi ordinamenti di Forza armata, allo Stato maggiore, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonche' agli organismi intermedi dai quali dipendono i comandi, gli enti, le unita' o gli uffici interessati dall'evento.
Testo vigente dal 24 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva