Art. 559
Esecuzione dell'inchiesta sommaria
L'ufficiale inquirente, nominato ai sensi dell'articolo 557, commi 1 e 2, non puo' appartenere al comando, ente, unita' o ufficio interessati dall'evento, ed e' di grado superiore o, se pari grado, piu' anziano del comandante di corpo, ovvero del titolare del comando, ente, unita' o ufficio ove si e' verificato l'evento. L'inchiesta sommaria consiste:
- a)nell'acquisizione della relazione del comandante di corpo, ovvero del titolare del comando, ente, unita' o ufficio interessati all'evento;
- b)nella raccolta di tutte le notizie relative all'evento quali: localita', data, ora, circostanze, generalita' del personale coinvolto, beni della difesa interessati dall'evento, dinamica e probabili cause, provvedimenti adottati, eventuali interventi dell'autorita' giudiziaria, documenti o altri mezzi di prova, nonche' ogni altro elemento di informazione utile;
- c)nella raccolta di dichiarazioni testimoniali di personale militare e civile della Difesa, nonche' di persone estranee all'Amministrazione della difesa in grado di fornire notizie utili ai fini dell'inchiesta, le cui attestazioni sono verbalizzate a cura dell'ufficiale inquirente e sottoscritte dal dichiarante;
- d)nella compilazione di un rapporto riassuntivo dell'evento, recante i risultati delle indagini e le considerazioni sulle cause dell'evento.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva