Art. 959
Bandi di concorso
I concorsi di cui ((agli articoli 957 e)) 958, sono indetti:
- a)con provvedimenti adottati dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, per gli atleti dei gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare6;
- b)con provvedimento adottato dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, per ((il reclutamento)) nel gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri. Nei bandi di concorso sono indicati:
- a)il termine e le modalita' per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
- b)i titoli ammessi a valutazione e i punteggi massimi a essi attribuibili;
- c)le modalita' di accertamento del possesso dei requisiti;
- d)la durata e le modalita' di svolgimento dei rispettivi corsi di cui ((agli articoli 957, comma 4, e)) 958, comma 5;
- e)il numero complessivo dei posti messi a concorso suddivisi per disciplina sportiva e relativa specialita';
- f)ogni altra prescrizione o notizia utile. 2. Tra i titoli oggetto di valutazione devono essere compresi i risultati ottenuti dai candidati in occasione di giochi olimpici, campionati mondiali, europei e italiani, certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali. Ai risultati agonistici previsti dal comma 2 e a ogni altro risultato conseguito nelle prestazioni sportive deve corrispondere un punteggio massimo che tenga conto del livello della competizione e del risultato ottenuto. Costituiscono comunque titolo di merito i titoli riportati nell'articolo 960.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40
6Il D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera rr)) che all'art. 959, comma 1, lettera a) del presente decreto le parole: «degli atleti dei» sono sostituite dalle seguenti: «il reclutamento nei».
Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva