Art. 593 — Sospensione precauzionale
Se ai frequentatori e' applicata la sospensione precauzionale di cui agli articoli 915, 916 e 917 del codice e la stessa ha una durata superiore a un terzo della durata del corso, si applicano le disposizioni dell'articolo 598. Nei casi di cui al comma 1, al termine del periodo di ferma, il frequentatore e' collocato in congedo ai sensi dell'articolo 956 del codice, salvo il disposto dell'articolo 950 del codice per il personale dell'Arma dei carabinieri.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva