Art. 6Convocazione alle sedute di soggetti estranei ai sensi dell'articolo 4 del codice

La facolta' di convocare Ministri che non sono componenti ordinari del Consiglio e' esercitata dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o su richiesta di questo. La facolta' di convocare i militari e' esercitata dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro della difesa, o su richiesta di questi ultimi. Le altre personalita' previste dall'articolo 4, comma 2 del codice sono convocate dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e, se si tratta di autorita' o funzionari che dipendono da un Ministro componente ordinario del Consiglio, con il consenso di quest'ultimo.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art6 · fonte su Normattiva