Art. 622
Rinuncia al corso
Per gli ufficiali ammessi al corso ISSMI la partecipazione e' obbligatoria, salvo la domanda di rinuncia da parte dell'interessato, soggetta all'approvazione del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata ovvero il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza. L'ufficiale che rinuncia non e' ammesso a partecipare ad altro corso ISSMI.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva