Art. 63
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Le entrate dell'Unione italiana tiro a segno sono costituite da:
- a)importi non superiori al venticinque per cento della quota di iscrizione alle sezioni a qualunque titolo, della quota di tesseramento all'Unione italiana tiro a segno presso le sezioni tiro a segno nazionale e i gruppi sportivi, della quota di affiliazione annuale;
- b)contributi e finanziamenti erogati dal Comitato olimpico nazionale italiano per le attivita' sportive e agonistiche;
- c)donazioni, liberalita' e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio direttivo;
- d)eventuali contributi pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;
- e)corrispettivi per eventuali attivita' rese;
- f)entrate eventuali e diverse;
- g)rendite patrimoniali.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 26 giugno 2026 · versione 0 su Normattiva