Art. 635 — Titoli di merito
Per la valutazione dei titoli di merito la commissione esaminatrice assegna, secondo i criteri fissati nella riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, fino a un massimo di dieci punti, espressi in trentesimi e determinabili al millesimo, ripartiti nel modo seguente:
- a)fino a punti 3/30, per i titoli relativi alla formazione personale e professionale;
- b)fino a punti 5/30, per i titoli relativi al servizio militare prestato;
- c)fino a punti 2/30, per altri titoli. Sono ammessi a sostenere le prove d'esame di cui all'articolo 636 gli ufficiali che hanno conseguito nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 6/30.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva