Art. 639
Modalita' di ammissione
(( Sono ammessi al corso pluritematico, se attivato e nel numero stabilito dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano per ciascuno dei ruoli di cui all'articolo 809, comma l lettere a), b), c), d) ed e), del codice, gli ufficiali utilmente collocati nella graduatoria di merito relativa al ruolo di appartenenza formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli posseduti non inferiore a 18/30. )) Per la formazione della graduatoria sono titoli di merito valutabili secondo i criteri stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano,: ((a) il punteggio di cui all'articolo 631, comma l;))
- b)i titoli desumibili dalla documentazione caratteristica e dallo stato di servizio. (( La valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria sono effettuate da una commissione nominata dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano. ))
Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva