Art. 652Rinvii

Gli ufficiali che, per comprovata infermita' temporanea o per gravissime documentate ragioni di carattere privato o per sopravvenuti eccezionali motivi di servizio, riconosciuti dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, non possono frequentare il corso di stato maggiore al quale sono assegnati, ovvero, per gli stessi motivi, devono assentarsene per un periodo di tempo superiore a un terzo della durata prevista, sono rinviati a un corso successivo. Gli ufficiali frequentatori che, per i motivi indicati nel comma 1, non possono sostenere gli accertamenti finali del corso, sono rinviati a una sessione di recupero, da fissarsi dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, su proposta del comandante dell'istituto di formazione.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art652 · fonte su Normattiva