Art. 724 — Osservanza di doveri ulteriori
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Il militare e' tenuto all'osservanza dei doveri individuati con istruzioni vincolanti del Capo di stato maggiore della difesa, dei Capi di stato maggiore di ciascuna Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, inerenti:
- a)i servizi territoriali e di presidio;
- b)la disciplina delle uniformi;
- c)le norme per la vita e il servizio interno delle installazioni militari. Le istruzioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e adeguatamente diffuse negli enti o reparti militari secondo modalita' dettate dalle medesime. La violazione dei doveri di servizio e degli obblighi di comportamento individuati dalle istruzioni costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 1352 del codice.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva