Art. 724Osservanza di doveri ulteriori

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Il militare e' tenuto all'osservanza dei doveri individuati con istruzioni vincolanti del Capo di stato maggiore della difesa, dei Capi di stato maggiore di ciascuna Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, inerenti:

  • a)i servizi territoriali e di presidio;
  • b)la disciplina delle uniformi;
  • c)le norme per la vita e il servizio interno delle installazioni militari. Le istruzioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e adeguatamente diffuse negli enti o reparti militari secondo modalita' dettate dalle medesime. La violazione dei doveri di servizio e degli obblighi di comportamento individuati dalle istruzioni costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 1352 del codice.

Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art724 · fonte su Normattiva