Art. 725 — Doveri propri dei superiori
Il superiore deve tenere per norma del proprio operato che il grado e l'autorita' gli sono conferiti per impiegarli ed esercitarli unicamente al servizio e a vantaggio delle Forze armate e per far osservare dai dipendenti le leggi, i regolamenti, gli ordini militari e le disposizioni di servizio. Per primo egli deve dare l'esempio del rispetto della disciplina e della rigorosa osservanza dei regolamenti: dovere tanto piu' imperioso quanto piu' e' elevato il suo grado. Il superiore deve mantenere salda la disciplina dei militari dipendenti e mirare a conseguire la massima efficienza dell'unita', ente o ufficio al quale e' preposto. Egli deve in particolare:
- a)rispettare nei rapporti con gli inferiori la pari dignita' di tutti e informare sempre le proprie valutazioni a criteri di obiettivita' e giustizia;
- b)evitare, di massima, di richiamare in pubblico il militare che ha mancato. Per riprenderlo, sempre se possibile, deve chiamarlo in disparte e usare, nel richiamo, forma breve ed energica, riferendosi unicamente al fatto del momento;
- c)approfondire la conoscenza dei dipendenti, valutarne le precipue qualita' individuali e svilupparne la personalita';
- d)provvedere all'istruzione militare del personale e attuare le misure intese a promuovere l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica, la preparazione professionale e la consapevole partecipazione;
- e)curare le condizioni di vita e di benessere del personale;
- f)assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l'integrita' fisica dei dipendenti;
- g)accordare i colloqui richiesti, anche per motivi di carattere privato o familiare, nelle forme stabilite e provvedere a una sollecita valutazione delle istanze presentate nei modi prescritti;
- h)tenere in ogni occasione esemplare comportamento e agire con fermezza, comprensione e imparzialita';
- i)porre tutte le proprie energie al fine di mettere l'inferiore nella condizione migliore per eseguire l'ordine avuto.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva