Art. 744Alloggiamento e pernottamenti

I volontari in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio e quelli dei contingenti occorrenti per i servizi di pronto impiego hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale ove possono conservare cose di proprieta' privata secondo quanto prescritto dall'articolo 745. Tutti i militari hanno l'obbligo di alloggiare nella localita' sede di servizio; fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di corpo in relazione alla situazione abitativa locale, puo' autorizzare:

  • a)gli ufficiali, i sottufficiali, i volontari in servizio permanente, i volontari in ferma prefissata con oltre dodici mesi di servizio ad alloggiare in localita' diversa da quella di servizio;
  • b)i volontari in ferma prefissata, con la famiglia abitante nella localita' sede di servizio, a pernottare presso la stessa. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art744 · fonte su Normattiva