Art. 746 — Uso dell'abito civile
L'uso dell'abito civile fuori dai luoghi militari e' disciplinato dall'articolo 1351 del codice. Nei luoghi militari l'uso dell'abito civile e' disciplinato da apposite disposizioni di servizio. Il militare in abito civile non deve indossare alcun distintivo o indumento caratteristico dell'uniforme. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva