Art. 765 — Durata degli incarichi
Il presidente e gli altri componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. La sostituzione dei componenti il Consiglio non puo' superare, di volta in volta, un terzo del loro numero.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva