Art. 820
Titoli eventuali ad altre decorazioni e distinzioni
I titoli ad altre decorazioni e distinzioni, eventualmente sorti dopo la data della perdita, possono essere fatti valere, nei modi prescritti, da parte di coloro ai quali e' concesso il ripristino delle medaglie o della croce al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra, se consta che e' mancata la possibilita' di far valere i titoli stessi a causa dei medesimi eventi per i quali la perdita era stata inflitta. Le relative concessioni non possono avere decorrenza anteriore alla data del ripristino.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva