Art. 795
Casi di condanne che importano la sospensione delle decorazioni e delle distinzioni
Agli effetti della sospensione della facolta' di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra, nei casi previsti dall'articolo 1427, comma 1, lettere a) e b), del codice, non occorrono speciali segnalazioni. La relativa determinazione ministeriale e' adottata sulla base delle copie delle sentenze trasmesse ai sensi dell'articolo 791.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva