Art. 795Casi di condanne che importano la sospensione delle decorazioni e delle distinzioni

Agli effetti della sospensione della facolta' di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra, nei casi previsti dall'articolo 1427, comma 1, lettere a) e b), del codice, non occorrono speciali segnalazioni. La relativa determinazione ministeriale e' adottata sulla base delle copie delle sentenze trasmesse ai sensi dell'articolo 791.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art795 · fonte su Normattiva