Art. 796 — Segnalazione dei casi di applicazione di misura di prevenzione
Agli effetti dell'applicazione dei provvedimenti, aventi per oggetto la sospensione della facolta' di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, o della cessazione della loro efficacia nei riguardi di coloro che sono sottoposti a misura di prevenzione definitiva, l'autorita' giudiziaria comunica ai ministri competenti:
- a)copia ((della)) relativa sentenza;
- b)le eventuali decisioni che revocano o fanno comunque cessare prima del termine normale, o sospendere, gli effetti dei provvedimenti stessi.
Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva