Art. 797Segnalazione dei casi di perdita o di sospensione nei confronti di persone estranee alle Forze armate

Le segnalazioni dei casi nei quali la perdita o la sospensione delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra ha luogo di diritto e di quelli nei quali la perdita di esse, o la sospensione, possono essere disposte su proposta, o per determinazione del ministro competente, relativamente a ex-militari o a persone che non hanno mai appartenuto alle Forze armate, sono fatte sempre direttamente al ministero che ha dato luogo alla concessione delle decorazioni e distinzioni, con le modalita' della presente sezione.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art797 · fonte su Normattiva