Art. 868 — Uso delle onorificenze pontificie e degli ordini equestri e delle decorazioni estere
L'uso delle onorificenze pontificie e degli ordini equestri e delle decorazioni militari estere sulle uniformi militari e' disciplinato con decreto del Ministro della difesa.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva