Art. 88 — Durata e proroga delle commissioni e dei comitati consultivi e di coordinamento
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012. Leggi il testo vigente →
Alle commissioni e ai comitati consultivi e di coordinamento disciplinati dal codice e, comunque, operanti presso il Ministero della difesa, si applicano gli articoli 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e 68, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva