Art. 885 — Gradi successivi delle votazioni e calendario delle elezioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 2010 al 29 novembre 2012. Leggi il testo vigente →
I militari delle categorie A, B, C, D ed E di ciascuna unita' di base individuata ai sensi dell'articolo 875, eleggono - con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalita' di cui ai successivi articoli - propri rappresentanti presso i corrispondenti COBAR. I rappresentanti nei COBAR delle categorie A, B, C, D ed E eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalita' di cui ai successivi articoli, i membri dei corrispondenti COIR. I rappresentanti nei COIR delle categorie A, B, C, D ed E eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalita' di cui ai successivi articoli, i membri dei corrispondenti COCER. Prima della scadenza del mandato, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, indice le elezioni da effettuare per il successivo mandato:
- a)stabilendo un arco di tempo, di almeno dieci giorni, entro il quale devono essere eletti i rappresentanti nei COBAR;
- b)fissando le date per le elezioni dei COIR e del COCER, con il criterio che tali elezioni devono essere intervallate dai dieci ai quindici giorni rispetto alle elezioni del livello inferiore. Le elezioni straordinarie di categoria sono indette:
- a)dagli Stati maggiori di Forza armata e dai comandi generali per la sostituzione dei delegati delle sezioni del COCER;
- b)dagli Alti comandi periferici per la sostituzione dei delegati dei COIR;
- c)dai comandanti delle unita' di base, in coincidenza con le elezioni semestrali per il rinnovo dei rappresentanti delle categorie D ed E, per la sostituzione dei delegati dei COBAR.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 29 novembre 2012 · versione 0 su Normattiva