Art. 885Gradi successivi delle votazioni e calendario delle elezioni

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I militari delle categorie ((«A», «B»", «C», «D», «E» ed «F»)) di ciascuna unita' di base individuata ai sensi dell'articolo 875, eleggono - con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalita' di cui ai successivi articoli - propri rappresentanti presso i corrispondenti COBAR. 2. I rappresentanti nei COBAR delle categorie ((«A», «B»", «C», «D», «E» ed «F»)) eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalita' di cui ai successivi articoli, i membri dei corrispondenti COIR. 3. I rappresentanti nei COIR delle categorie ((«A», «B»", «C», «D», «E» ed «F»)) eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalita' di cui ai successivi articoli, i membri dei corrispondenti COCER. 4. Prima della scadenza del mandato, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, indice le elezioni da effettuare per il successivo mandato:

  • a)stabilendo un arco di tempo, di almeno dieci giorni, entro il quale devono essere eletti i rappresentanti nei COBAR;
  • b)fissando le date per le elezioni dei COIR e del COCER, con il criterio che tali elezioni devono essere intervallate dai dieci ai quindici giorni rispetto alle elezioni del livello inferiore. 5. Le elezioni straordinarie di categoria sono indette:
  • a)dagli Stati maggiori di Forza armata e dai comandi generali per la sostituzione dei delegati delle sezioni del COCER;
  • b)dagli Alti comandi periferici per la sostituzione dei delegati dei COIR;
  • c)dai comandanti delle unita' di base, in coincidenza con le elezioni semestrali per il rinnovo dei rappresentanti delle categorie ((«E» ed «F»)), per la sostituzione dei delegati dei COBAR.

Testo vigente dal 29 novembre 2012 al 17 ottobre 2024 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art885 · fonte su Normattiva