Art. 906 — Segreterie permanenti
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Presso ciascun consiglio intermedio, centrale e le sue articolazioni di Forza armata o Corpo armato sono costituite segreterie permanenti idonee e adeguate a garantire tutte le attivita' relative al funzionamento della rappresentanza. L'attivita' di tali segreterie e' regolata da apposite norme, emanate dall'autorita' militare che costituisce le segreterie stesse. Presso i consigli di base l'attivita' di segreteria e' concordata con il comandante dell'unita' di base.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 17 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva