Art. 906Segreterie permanenti

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Presso ciascun consiglio intermedio, centrale e le sue articolazioni di Forza armata o Corpo armato sono costituite segreterie permanenti idonee e adeguate a garantire tutte le attivita' relative al funzionamento della rappresentanza. L'attivita' di tali segreterie e' regolata da apposite norme, emanate dall'autorita' militare che costituisce le segreterie stesse. Presso i consigli di base l'attivita' di segreteria e' concordata con il comandante dell'unita' di base.

Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 17 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art906 · fonte su Normattiva