Art. 941-terdecies — Distacchi sindacali e aspettative sindacali non retribuite
((Il militare collocato in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'articolo 1480, commi 6, 7 e 9, del codice decade dall'incarico e transita:
- a)nella forza potenziale di cui all'articolo 455, comma 1, lettera c), se appartenente alle Forze armate o all'Arma dei carabinieri;
- b)nella forza assente secondo le disposizioni del rispettivo ordinamento, se appartenente al Corpo della Guardia di finanza.)) ((Il militare che riprende servizio al termine del periodo di distacco o aspettativa sindacale non retribuita e' impiegato di preferenza nell'incarico di provenienza, ove disponibile, ovvero in altro incarico equipollente nell'ambito del comune, della provincia o della regione amministrativa sede del reparto di provenienza.))
Testo vigente dal 18 febbraio 2025, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva