Art. 960Titoli di merito

Costituiscono titoli di merito per il reclutamento degli atleti e degli istruttori:

  • a)i titoli sportivi certificati dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare;
  • b)i titoli di studio e abilitazioni professionali rilasciate da istituto statale o universita' ovvero dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare. Sono valutate le seguenti prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto:
  • a)medaglia ai giochi olimpici: fino a punti 30;
  • b)record olimpico: punti 30;
  • c)medaglia ai campionati mondiali: fino a punti 25;
  • d)record mondiale: punti 25;
  • e)vincitore coppa del mondo: punti 20;
  • f)medaglia ai campionati europei: fino a punti 15;
  • g)record europeo: punti 15;
  • h)vincitore coppa europea: punti 12;
  • i)medaglia alle universiadi, ai giochi del mediterraneo o in competizioni di livello similare: fino a punti 10;
  • l)medaglia ai campionati italiani: fino a punti 12;
  • m)record italiano: punti 12;
  • n)vincitore di coppa italiana assoluto: punti 10;
  • o)vincitore di campionato di categoria: fino a punti 7;
  • p)campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: fino a punti 3;
  • q)campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: fino a punti 1,5;
  • r)vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): fino a punti 3;
  • s)vincitore campionato regionale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): fino a punti 1,5. Sono valutati i seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali rilasciate da istituto statale o universita' ovvero dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare, con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato:
  • a)laurea breve con corso di studi di 3 anni: punti 3;
  • b)laurea specialistica con corso di studi di 5 anni: punti 5;
  • c)master universitario o parificato riconosciuto di II livello: punti 4;
  • d)master universitario o parificato riconosciuto di I livello: punti 3;
  • e)abilitazione all'esercizio della professione di tecnico sportivo o di fisioterapista: punti 2;
  • f)corso di specializzazione post laurea: punti 2;
  • g)diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado: punti 2;
  • h)attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. I punteggi previsti alle lettere a), b) e g), del comma 3 non sono cumulabili.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art960 · fonte su Normattiva