Art. 960 — Titoli di merito
Costituiscono titoli di merito per il reclutamento degli atleti e degli istruttori:
- a)i titoli sportivi certificati dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare;
- b)i titoli di studio e abilitazioni professionali rilasciate da istituto statale o universita' ovvero dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare. Sono valutate le seguenti prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto:
- a)medaglia ai giochi olimpici: fino a punti 30;
- b)record olimpico: punti 30;
- c)medaglia ai campionati mondiali: fino a punti 25;
- d)record mondiale: punti 25;
- e)vincitore coppa del mondo: punti 20;
- f)medaglia ai campionati europei: fino a punti 15;
- g)record europeo: punti 15;
- h)vincitore coppa europea: punti 12;
- i)medaglia alle universiadi, ai giochi del mediterraneo o in competizioni di livello similare: fino a punti 10;
- l)medaglia ai campionati italiani: fino a punti 12;
- m)record italiano: punti 12;
- n)vincitore di coppa italiana assoluto: punti 10;
- o)vincitore di campionato di categoria: fino a punti 7;
- p)campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: fino a punti 3;
- q)campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: fino a punti 1,5;
- r)vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): fino a punti 3;
- s)vincitore campionato regionale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): fino a punti 1,5. Sono valutati i seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali rilasciate da istituto statale o universita' ovvero dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare, con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato:
- a)laurea breve con corso di studi di 3 anni: punti 3;
- b)laurea specialistica con corso di studi di 5 anni: punti 5;
- c)master universitario o parificato riconosciuto di II livello: punti 4;
- d)master universitario o parificato riconosciuto di I livello: punti 3;
- e)abilitazione all'esercizio della professione di tecnico sportivo o di fisioterapista: punti 2;
- f)corso di specializzazione post laurea: punti 2;
- g)diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado: punti 2;
- h)attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. I punteggi previsti alle lettere a), b) e g), del comma 3 non sono cumulabili.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva