Art. 964 — Determinazione della dotazione organica
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In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74, commi 1, lettera a) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la dotazione organica complessiva dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero cui si applica il CCNL area 1 - dirigenti, e' rideterminata in riduzione in 175 unita', comprensive di quarantaquattro posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui venticinque presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sette nell'area della giustizia militare e dodici negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e in applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, la dotazione organica complessiva del personale civile non dirigenziale del Ministero e' rideterminata in riduzione in 37.242 unita', in modo da realizzare la riduzione del dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Negli articoli 965 e 966 e', rispettivamente, stabilita la ripartizione:
- a)delle posizioni dirigenziali di prima e di seconda fascia, di cui al comma 1;
- b)delle unita' organiche di personale di cui al comma 2, per le diverse aree.
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