titolo VI — LIMITAZIONI A BENI E ATTIVITA' ALTRUI NELL'INTERESSE DELLA DIFESA
- Art. 428 — Definizioni
- Art. 429 — Procedimento per la riunione del Comitato
- Art. 430 — Quorum per la validità delle riunioni del Comitato
- Art. 431 — Decisione del Ministro della difesa
- Art. 432 — Programmi delle esercitazioni sottoposti al Comitato
- Art. 433 — Contenuto delle limitazioni
- Art. 434 — Adempimenti pubblicitari
- Art. 435 — Adempimenti esecutivi
- Art. 436 — Procedimento per l'indennizzo
- Art. 437 — Procedimento per l'autorizzazione di opere in deroga
- Art. 438 — Procedimento in caso di limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni militari
- Art. 439 — Procedimento per l'autorizzazione dell'autorità militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole
- Art. 440 — Esplicazione di nozioni di cui all'articolo 334 del codice
- Art. 441 — Autorità competenti
- Art. 442 — Contenuto formale delle autorizzazioni
- Art. 443 — Elenco delle zone di importanza militare cui si applica l'articolo 335 del codice
- Art. 444 — Alienazioni in favore di cittadini stranieri
- Art. 445 — Accertamento delle violazioni