Art. 3
[1](Art. 4 decreto legislativo n. 100 citato e articolo unico,quinto comma legge citata).
[2]Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dalla autorita', di consegnare nei termini prescritti le armi, le parti di esse, atte all'impiego, le munizioni, gli esplosivi o gli aggressivi chimici o altri congegni micidiali, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa sino a lire duecentomila.
Testo vigente dal 28 settembre 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva