Art. 4

[1](Art. 5 decreto legislativo n. 100 citato e articolo unico, sesto comma legge citata).

[2]Chiunque senza licenza dell'autorita', quando la licenza e' richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, e' punito con a reclusione sino a tre anni e con la multa sino a lire cinquantamila. Soggiace alla reclusione da tre a dieci anni e alla multa sino a lire centomila chi, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma, per cui non e' ammessa licenza, ovvero una parte dell'arma medesima atta all'impiego. Se alcuno dei fatti preveduti dal presente articolo e' commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, ovvero di notte, le pene sono aumentate.

Testo vigente dal 28 settembre 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-08-19;1184~art4 · fonte su Normattiva