Art. 1
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[1]TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA
[2]Art. 1. Pensione, assegno o indennita' di guerra
[3]La pensione, assegno o indennita' di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarieta' da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrita' fisica o la perdita di un congiunto.
Testo vigente dal 29 gennaio 1979 al 24 dicembre 1987 · versione 0 su Normattiva