Art. 1

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[1]TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA

[2]Art. 1. Pensione, assegno o indennita' di guerra

[3]La pensione, assegno o indennita' di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarieta' da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrita' fisica o la perdita di un congiunto.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979 al 24 dicembre 1987 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art1 · fonte su Normattiva