Art. 106
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 settembre 1991 al 5 gennaio 2023. Leggi il testo vigente →
[1]Commissione medica superiore
[2]Il Ministro del tesoro, previe intese con i Ministri interessati, nomina, con proprio decreto, una commissione medica superiore composta di ufficiali generali e ufficiali superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di docenti universitari effettivi ed aggregati od aiuti di ruolo nelle specialita' relative alle lesioni o infermita' in esame, di liberi docenti universitari, nonche' di un sanitario avente la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione e di uno avente la qualifica di partigiano combattente. Possono far parte della commissione medica superiore anche ufficiali medici aventi il grado di capitano purche' docenti universitari ovvero purche' specializzati in materie relative alle lesioni o infermita' in esame. Un quarto dei membri della commissione predetta e' scelto tra quelli proposti dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra e dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra. ((Nei casi in cui non sia possibile per le predette associazioni completare le rispettive rappresentanze con ufficiali medici aventi i titoli indicati nel primo comma, il Ministro del tesoro puo' integrare la rappresentanza delle associazioni stesse, entro i limiti del contingente numerico loro assegnato, per mezzo delle convenzioni previste dal primo comma dell'articolo 109)). La commissione e' presieduta da un tenente generale medico.
Testo vigente dal 3 settembre 1991 al 5 gennaio 2023 · versione 11 su Normattiva