Art. 106
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[1]Commissione medica superiore
[2]Il Ministro del tesoro, previe intese con i Ministri interessati, nomina, con proprio decreto, una commissione medica superiore composta di ufficiali generali e ufficiali superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di docenti universitari effettivi ed aggregati od aiuti di ruolo nelle specialita' relative alle lesioni o infermita' in esame, di liberi docenti universitari, nonche' di un sanitario avente la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione e di uno avente la qualifica di partigiano combattente. Possono far parte della commissione medica superiore anche ufficiali medici aventi il grado di capitano purche' docenti universitari ovvero purche' specializzati in materie relative alle lesioni o infermita' in esame. Un quarto dei membri della commissione predetta e' scelto tra quelli proposti dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra e dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Nei casi in cui non sia possibile per le predette associazioni completare le rispettive rappresentanze con ufficiali medici aventi i titoli indicati nel primo comma, il Ministro del tesoro puo' integrare la rappresentanza delle associazioni stesse, entro i limiti del contingente numerico loro assegnato, per mezzo delle convenzioni previste dal primo comma dell'articolo 109. La commissione e' presieduta da un tenente generale medico.
[3]20
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 giugno 2023
Il D.L. 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204, ha disposto (con l'art. 13-bis, comma 1) che "A decorrere dal 1° giugno 2023, la commissione medica superiore di cui all'articolo 106 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, operante nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, e' soppressa e tutte le funzioni da essa svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il quale, a decorrere dalla medesima data, subentra anche nei rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite".
Testo vigente dal 5 gennaio 2023 al 14 luglio 2023 · versione 21 su Normattiva