Art. 107

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[1]Funzionamento della commissione medica superiore

[2]La commissione medica superiore puo' funzionare anche suddividendosi in sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano, e decide con l'intervento di non meno di cinque membri. Del collegio deve far parte, in ogni caso, un sanitario scelto tra quelli designati dall'Associazione nazionale alla cui categoria appartiene il visitando ed uno almeno che sia specialista nella materia riguardante l'invalidita' in esame. Essa esprime il proprio parere sui documenti, ma qualora lo ritenga opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella commissione di cui all'art. 105, esprime il suo parere dopo la visita diretta dell'interessato. La commissione, qualora non possa procedere a visita diretta, puo' delegare per la visita uno dei suoi membri o un'autorita' sanitaria locale. ((La commissione da' inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta dal Ministro del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di guerra)). Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della commissione medica superiore e' chiamato a far parte, ove la natura dell'infermita' lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia. ((Il personale della segreteria della commissione e' fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, da cui dipende amministrativamente)).

Testo vigente dal 2 febbraio 1982 al 16 ottobre 1986 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art107 · fonte su Normattiva