Art. 194-bis c.o.m. — Commissioni mediche di secondo grado
((Per l'esame delle istanze e dei ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari monocratici diversi dalle Commissioni di cui all'articolo 193, la Direzione della Sanita' militare puo' istituire, presso le Forze armate, una o piu' Commissioni mediche di secondo grado. I giudizi di tali Commissioni sono definitivi.)) ((Ciascuna Commissione e' presieduta dall'ufficiale della Sanita' militare piu' elevato in grado impiegato presso la Forza armata o da un suo delegato. Della Commissione fanno parte, in qualita' di membri, due ufficiali superiori medici, nominati dal Direttore della Sanita' militare. Detti membri sono scelti fra gli ufficiali in servizio presso la Direzione della Sanita' militare o presso altre strutture sanitarie militari operanti presso la stessa Forza armata.))
Testo vigente dal 26 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 127 su Normattiva