Art. 114
[1]Segnalazione della Corte dei conti ai fini dell'eventuale procedimento di revoca
[2]Quando la Corte dei conti, investita del giudizio sui ricorsi contro decreti ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra ritenga possa farsi·luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli articoli 81 e 112, rinvia gli atti al Ministro del tesoro, salvo l'eventuale corso dei giudizi medesimi.
Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva