Art. 114

[1]Segnalazione della Corte dei conti ai fini dell'eventuale procedimento di revoca

[2]Quando la Corte dei conti, investita del giudizio sui ricorsi contro decreti ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra ritenga possa farsi·luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli articoli 81 e 112, rinvia gli atti al Ministro del tesoro, salvo l'eventuale corso dei giudizi medesimi.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art114 · fonte su Normattiva