Art. 120
[1]Controllo sui provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro
[2]((I provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro, a termini del presente testo unico, sono sottoposti al riscontro delle ragionerie provinciali dello Stato ed al controllo della Corte dei conti. I provvedimenti di cui al primo comma acquistano immediata efficacia ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute e sono trasmessi alla Corte dei conti per il controllo di legittimita' in via successiva. Sono esclusi dal riscontro e dal controllo di cui al precedente primo comma i provvedimenti adottati in via provvisoria)).
Testo vigente dal 2 febbraio 1982, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva