Art. 120
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[1]Controllo sui provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro
[2]I provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro, a termini del presente testo unico, sono sottoposti al riscontro contabile delle ragionerie provinciali dello Stato ed al controllo preventivo della Corte dei conti a norma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e successive modificazioni. Sono esclusi dal riscontro contabile e dal controllo di cui al precedente comma i provvedimenti adottati in via provvisoria.
Testo vigente dal 29 gennaio 1979 al 2 febbraio 1982 · versione 0 su Normattiva