Art. 122

[1]Autorizzazione del pagamento della pensione e degli assegni

[2]I provvedimenti di prima liquidazione di pensione o di assegno di guerra nonche' quelli relativi a variazioni di trattamenti gia' conferiti costituiscono autorizzazione di pagamento per le direzioni provinciali del tesoro. Tuttavia, fino a quando non saranno emanate disposizioni per la modifica della procedura concernente il pagamento delle pensioni a carico dello Stato prevista dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico, gli uffici competenti continueranno ad emettere, in deroga alla disposizione di cui al primo comma, il ruolo di iscrizione relativo al primo pagamento di pensione o di assegno.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art122 · fonte su Normattiva