Art. 132

[1]Minore eta' ai fini del trattamento pensionistico di guerra

[2]Ai fini del riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico di guerra e ad ogni altro beneficio previsto dal presente testo unico si considerano minorenni coloro che non abbiano compiuto il 21° anno di eta'.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art132 · fonte su Normattiva