Art. 88

[1]Estensione agli orfani maggiorenni studenti universitari dei benefici assistenziali previsti per gli orfani minorenni

[2]Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e dei figli degli invalidi di guerra, sono equiparati ai minorenni gli studenti universitari fino al compimento del 28° anno di eta', purche' si trovino nelle condizioni economiche di cui all'art. 70 e non esplichino attivita' lavorativa.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art88 · fonte su Normattiva