Art. 88
[1]Estensione agli orfani maggiorenni studenti universitari dei benefici assistenziali previsti per gli orfani minorenni
[2]Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e dei figli degli invalidi di guerra, sono equiparati ai minorenni gli studenti universitari fino al compimento del 28° anno di eta', purche' si trovino nelle condizioni economiche di cui all'art. 70 e non esplichino attivita' lavorativa.
Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva