Art. 139
[1]Indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste
[2]L'indennizzo da liquidarsi ai sensi del secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, modificato dall'articolo unico della legge 14 marzo 1968, n. 211, a favore dei cittadini italiani che non abbiano potuto produrre la relativa domanda nei termini prescritti per cause di comprovata forza maggiore o che abbiano ottenuto il riconoscimento del diritto alla provvidenza a seguito di ricorso avverso il provvedimento del Ministro del tesoro di cui al secondo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica, e' concesso senza far luogo ad ulteriore stato di riparto. L'indennizzo e' liquidato nelle misure e con i criteri stabiliti per l'attribuzione delle singole quote ai beneficiari della ripartizione principale effettuata ai sensi dell'art. 10 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 2043. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato "Fondo versato dalla Repubblica federale tedesca da erogarsi ai sensi della legge 6 febbraio 1963, n. 404". Tali disponibilita', valutabili al 31 dicembre 1978 in circa 670 milioni di lire, saranno versate all'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1979 con imputazione al cap. 2368 (entrate eventuali e diverse del Ministero del tesoro) per essere successivamente iscritte al cap. 6172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, sul quale graveranno gli indennizzi di cui al precedente primo comma. L'eventuale onere eccedente le predette disponibilita' fara' carico all'autorizzazione di spesa di cui al successivo art. 140. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 ottobre 1986, n.656
5La L. 6 ottobre 1986, n.656 ha disposto (con l'art.10 comma 1) che" In relazione all'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che ha posto a carico del bilancio dello Stato gli indennizzi a favore dei cittadini italiani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, si precisa, ai fini dichiarativi e quale interpretazione autentica, che le controversie derivanti da provvedimenti emessi in base alla successiva legge 18 novembre 1980, n. 791, rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, ai sensi degli articoli 13 e 62 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214."
Testo vigente dal 16 ottobre 1986, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva