Art. 15

[1]Assegni spettanti ai grandi invalidi

[2]In aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermita' elencate nella tabella E, annessa al presente testo unico, hanno diritto ad un assegno per superinvalidita', non riversibile, nella misura indicata nella tabella stessa. Agli invalidi affetti da lesioni o infermita' o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla 1ª categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E compete aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, un assegno integrativo, non riversibile, in misura pari alla meta' dell'assegno di superinvalidita' previsto nella lettera H della tabella E.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art15 · fonte su Normattiva