Art. 100Assegno di superinvalidita'

[1]Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermita' elencate nella tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, hanno diritto a un assegno di superinvalidita', non riversibile, in una delle seguenti misure, secondo le indicazioni contenute in detta tabella:

[2]((1) lettera A.............. L. 7.200.000

  • 2)lettera A-bis............ L. 6.480.000
  • 3)lettera B.............. L. 5.760.000
  • 4)lettera C...............L. 5.040.000
  • 5)lettera D...............L. 4.320.000
  • 6)lettera E...............L. 3.600.000
  • 7)lettera F...............L. 2.880.000
  • 8)lettera G.............. L. 2.160.000
  • 9)lettera H...............L. 1.440.000)) 6 11
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 gennaio 1980, n.9

6

La L. 26 gennaio 1980, n.9 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che gli importi degli assegni di superinvalidita' sono fissati nelle seguenti misure dal 1 gennaio 1979.

L. 2 maggio 1984, n.111

11

La L. 2 maggio 1984, n.111 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che gli importi degli assegni di superinvalidita' non reversibili, previsti dall'articolo 100 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, sono fissati nelle misure annue sopra descritte dal 1 gennaio 1984.

Testo vigente dal 22 maggio 1984, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art100 · fonte su Normattiva